Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/03/2023

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.
Art. 23
 (Modalità di presentazione delle liste circoscrizionali)
3. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno, pena la nullità della sua elezione.
6. Per i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena la raccolta delle firme è sufficiente nel numero della metà di quello previsto per gli altri gruppi di liste e solo nelle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, ove è maggiormente presente la minoranza slovena.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 15, comma 4, L. R. 28/2007
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 28/2007
3 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 17, comma 1, L. R. 28/2007
4 Integrata la disciplina del comma 8 da art. 18, comma 1, L. R. 28/2007
5 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 20, comma 3, L. R. 28/2007
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 28/2007 nel testo modificato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2012
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 28/2007 nel testo modificato da art. 25, comma 1, L. R. 26/2012
8 Comma 7 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 3/2023