Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/03/2023

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.
Art. 22
 (Candidature)
1. Con la dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati alla carica di consigliere regionale viene presentata la candidatura alla carica di Presidente della Regione.
2. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione ed è collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Regione. A pena di esclusione, le liste circoscrizionali contraddistinte dai medesimi contrassegni e denominazioni sono collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione e presentano lo stesso programma elettorale. Le liste devono essere presenti in almeno tre circoscrizioni elettorali.
3. Le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali costituiscono un gruppo di liste.
4. Più gruppi di liste possono essere collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione. In tal caso costituiscono una coalizione di gruppi di liste e devono presentare il medesimo programma elettorale con l'indicazione del candidato Presidente.
5. Ciascun candidato Presidente della Regione è contrassegnato da un proprio simbolo o dai simboli delle forze politiche della coalizione. I candidati alla carica di Presidente della Regione non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali. Ciascun candidato deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste. La dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento dei gruppi di liste.