Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/03/2023

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.
Art. 21
 (Circoscrizioni elettorali)
2. La circoscrizione per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.
3. In ciascuna circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
4. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali indica il numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione, determinato in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio della circoscrizione elettorale, risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale, meno due, e si stabilisce quindi il numero di seggi assegnati alle singole circoscrizioni in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione elettorale, sulla base dei quozienti interi e dei pių alti resti.
Note:
1 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 4/2018