Art. 20
(Elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale)
1. Il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale, diretto, libero, uguale e segreto.
2. Č eletto Presidente della Regione il candidato Presidente che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi.
3. Il Presidente della Regione non puņ immediatamente candidarsi alla medesima carica dopo il secondo mandato consecutivo.
4. Ai fini del comma 3 non si computa come mandato quello che ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie o dalla rimozione.