Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/03/2023

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.
Art. 13
 (Governo della Regione e sua durata in carica)
1. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.
2. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale esercitano le funzioni attribuite dallo Statuto e dalla legge fino alla proclamazione del nuovo Presidente.
3. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione. La sfiducia comporta le dimissioni del Presidente con gli effetti stabiliti dallo Statuto. La sfiducia è espressa mediante l'approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio e approvata per appello nominale con il voto della metà più uno dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni o dopo venti giorni dalla sua presentazione.
4. Le dimissioni del Presidente della Regione in assenza di sfiducia sono presentate al Presidente del Consiglio regionale il quale ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio regionale. Diventano efficaci dalla data di comunicazione.
5. La legge regionale disciplina le modalità di accertamento delle cause di cessazione del Presidente diverse dalla sfiducia, dalle dimissioni e dalla rimozione.
6. Il voto del Consiglio contrario rispetto alla questione di governo posta dal Presidente della Regione comporta gli stessi effetti dell'approvazione di una mozione motivata di sfiducia.
7. Qualsiasi causa di cessazione del Presidente della Regione comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. Questi effetti conseguono altresì anche alle dimissioni contestuali della metà più uno dei componenti del Consiglio regionale.