Art. 11
(Commissioni di inchiesta)
1. Il Consiglio può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
2. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina la nomina, la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento delle Commissioni d'inchiesta, nonché il termine entro il quale devono concludere i lavori. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per non più di un quarto della durata originariamente prevista. La presidenza delle Commissioni d'inchiesta è comunque riservata ad un consigliere regionale appartenente all'opposizione.
3. La Commissione è di norma composta in modo da rispecchiare proporzionalmente i Gruppi consiliari. Quando lo ritenga opportuno, il Consiglio regionale può istituire una Commissione d'inchiesta in cui maggioranza e opposizione siano egualmente rappresentate.