Art. 10
(Commissioni consiliari)
1. Le Commissioni consiliari, permanenti e speciali, sono istituite secondo le norme del regolamento del Consiglio.
2. Ogni consigliere, ad eccezione del Presidente del Consiglio regionale, fa parte di almeno una Commissione permanente e può partecipare ai lavori di tutte le Commissioni, con diritto di parola.
3. Le Commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, possono:
a) svolgere indagini conoscitive e avvalersi della consulenza di esperti, organismi scientifici ed enti esterni, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale;
b) disporre audizioni di qualsiasi soggetto in grado di apportare un utile contributo conoscitivo al loro lavoro;
c) disporre ispezioni ed ottenere l'esibizione di atti e documenti presso gli uffici della Regione, nonché presso gli enti e le aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.
4. Il regolamento del Consiglio regionale assicura la pubblicità dei lavori delle Commissioni.