Legge regionale 18 giugno 2007 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

Capo II

Pianificazione regionale della gestione della qualità dell'aria

Art. 8

(Piano di azione regionale)

1. Il Piano di azione regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), si basa sulla valutazione dell'aria a scala locale sul territorio regionale e contiene misure volte alla prevenzione, al contenimento e al controllo, nel breve periodo, del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono.

2. Il Piano di azione regionale è applicato nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1) e prevede, in caso di necessità, la sospensione delle attività che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

3. Il Piano di azione regionale è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione.

4. Il Piano di azione regionale è modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

Art. 9

(Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria)

(1)

1. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), si basa sulla valutazione dell'aria a scala locale sul territorio regionale e contiene gli strumenti volti a garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 351/1999 e il raggiungimento, attraverso l'adozione di misure proporzionate, dei valori bersaglio dei livelli di ozono, di cui all'allegato I, parte II, del decreto legislativo 183/2004.

2. Nel Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria è individuata, d'intesa con la Regione Veneto, l'estensione delle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), di comune interesse, ai fini del coordinamento dei rispettivi Piani di miglioramento della qualità dell'aria.

3. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria è applicato nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), in caso di superamento del valore limite da parte di un determinato inquinante.

4. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria stabilisce, ai sensi dell'articolo 271, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'allegato I alla parte V del decreto legislativo medesimo e di quelli fissati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), nel caso in cui tali misure siano necessarie al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria.

5. Nel caso di superamento dei valori limite da parte di più inquinanti è predisposto il Piano regionale di miglioramento integrato per tutti gli inquinanti.

6. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria recepisce i contenuti delle intese di cui all'articolo 2, comma 2.

7. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 1 ottobre 2002, n. 261 (Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351), è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione.

8. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria contiene almeno le informazioni di cui all'allegato V del decreto legislativo 351/1999.

9. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria è modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 6, L. R. 1/2012

Art. 10

(Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria)

1. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 3), si basa sulla valutazione dell'aria a scala locale sul territorio regionale e contiene misure volte a conservare i livelli degli inquinanti al di sotto del valore limite nonché a mantenere, attraverso l'adozione di misure proporzionate, i livelli di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato I, parte III, del decreto legislativo 183/2004.

2. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria, finalizzato a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente conciliabile con lo sviluppo sostenibile e con un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, è applicato nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 4).

3. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 261/2002, è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione.

4. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria è modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

Art. 11

(Sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria)

1. Il sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria è finalizzato all'indirizzo e al coordinamento dei sistemi di rilevazione della qualità dell'aria installati sul territorio regionale da soggetti pubblici o privati.

2. Il sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria consente il monitoraggio costante degli inquinanti in atmosfera, ai fini dell'attivazione delle misure previste nei Piani di azione comunale di cui all'articolo 13.

3. Il sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria prevede il monitoraggio in siti distanti da fonti emissive di contaminanti in atmosfera al fine di determinare valori di fondo relativamente agli inquinanti atmosferici.

4. Nell'ambito del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria, la Regione sostiene l'ARPA nello sviluppo di progetti sperimentali, anche proposti da soggetti pubblici o privati, volti al perfezionamento delle tecniche di rilevazione della concentrazione delle sostanze inquinanti, con particolare riferimento alle attività di caratterizzazione chimico-fisica delle polveri sottili.

Art. 12

(Inventario regionale delle emissioni in atmosfera)

1. L'inventario regionale delle emissioni in atmosfera è lo strumento conoscitivo della qualità dell'aria ambiente sul territorio regionale raccordato al sistema di rilevazione regionale della qualità dell'aria e ai sistemi di modelizzazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera, elaborati ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

2. L'inventario delle emissioni in atmosfera consente la stima quantitativa, la ripartizione territoriale e l'evoluzione nel tempo dei flussi degli inquinanti dalle sorgenti all'atmosfera, nonché rileva la caratterizzazione puntuale delle sorgenti più significative ai fini della determinazione di misure idonee alla riduzione delle emissioni stesse.

3. L'inventario regionale delle emissioni in atmosfera è elaborato sulla base degli inventari provinciali delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

4. I gestori degli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), comunicano all'ARPA tutte le informazioni necessarie all'implementazione e all'aggiornamento degli inventari provinciali delle emissioni.