Legge regionale 18 giugno 2007 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

Art. 5

(Competenze dell'ARPA)

1. Sono di competenza dell'ARPA le funzioni relative:

a) alla gestione del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria di cui all'articolo 11 e alla gestione dell'interscambio dei dati con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) e con gli enti competenti in materia;

b) al supporto tecnico nell'organizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), nonché nella gestione degli inventari regionale e provinciali delle emissioni in atmosfera di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 3, comma 1, lettera f);

c) al supporto tecnico ai Comuni nell'adozione dei Piani di azione comunale di cui all'articolo 13;

d) al supporto tecnico alle Province nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), c) e d).

(1)

2. Nel caso in cui l'esercizio delle attività di supporto tecnico dell'ARPA non sia regolato dalle convenzioni previste dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 6/1998, le Province e i Comuni stipulano con l'ARPA specifiche convenzioni che disciplinano i criteri e le modalità di svolgimento delle funzioni tecniche a essa attribuite dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 6/1998.

3. L'ARPA riunisce, organizza e diffonde le informazioni relative alle migliori tecnologie disponibili per ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, generate dalle attività produttive e dai trasporti.

4. L'ARPA, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite dall'articolo 3 della legge regionale 6/1998, costituisce Punto Focale Regionale (PFR), ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 29 ottobre 1998, n. 3297, per la comunicazione delle informazioni ambientali al Ministero competente.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso l'ARPA, il Centro Regionale di Modellistica Ambientale (CRMA), cui compete l'individuazione delle metodologie idonee a fornire informazioni sulla qualità dell'aria, basate sulla conoscenza delle emissioni e dei processi in atmosfera che regolano la diffusione, il trasporto, la conversione chimica e la rimozione dall'atmosfera degli inquinanti.

6. Per le finalità di cui al comma 5, il CRMA può avvalersi anche della collaborazione delle Università degli studi e degli Istituti di ricerca.

Note:

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 27, L. R. 24/2009