Legge regionale 18 giugno 2007 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

Art. 37

(Contributi per l'isolamento acustico degli edifici)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati ad uso abitativo e stabilmente occupati, situati in aree esclusivamente interessate dal sorvolo di mezzi militari, per la realizzazione di interventi volti alla riparazione dei danni subiti dagli immobili per effetto di tale attività, o finalizzati ad aumentare il grado di fono-isolamento degli immobili nel rispetto dei valori limite delle grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici.

(1)

2. I Comuni, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, disciplinano con regolamento le modalità di presentazione delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonché il procedimento di concessione e di rendicontazione dei contributi.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2284 (2.1.232.3.08.32) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione <<Finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi a proprietari e titolari di diritti reali su immobili dagli stessi stabilmente abitati e siti in aree interessate dal sorvolo di mezzi militari, per interventi di riparazione dei danni conseguenti o finalizzati all'isolamento acustico degli edifici - Ricorso al mercato finanziario>>.

Note:

Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 3, comma 37, L. R. 11/2011