Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.
Capo IV
 Requisiti acustici
Art. 28
 (Disposizioni in materia di impatto acustico)
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), e del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. (Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale), nonché a valutazione d'incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), sono redatti in conformità alle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico.
5. Le domande di cui al comma 4, lettera c), relative ad attività ritenute idonee a produrre valori di emissione superiori ai valori fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995, contengono le misure da adottare per ridurre o eliminare le emissioni sonore e sono trasmesse al Comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta.