Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.
TITOLO II
 TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
Capo I
 Principi e disciplina generale
Art. 18
 (Competenze della Regione)
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti con regolamento i criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti di cui all'articolo 37, comma 1.
3. La Regione adotta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 447/1995, sulla base dei Piani comunali di classificazione acustica, nonché delle proposte dei Comuni e delle Province, il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.
4. La Regione, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, esercita il controllo sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Piano regionale triennale di intervento per la bonifica acustica.
Art. 20
 (Competenze dei Comuni)
2. I Comuni già dotati della classificazione acustica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), la adeguano entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 1, ai criteri previsti dalla lettera a) del medesimo comma.
3. I Comuni rilasciano il nullaosta previsto dall'articolo 28, comma 5.
4. I Comuni approvano i Piani comunali di risanamento acustico nelle ipotesi previste dall'articolo 30.
6. I Comuni rilasciano l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 35, L. R. 22/2010
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 24, L. R. 14/2012
Capo II
 Piano comunale di classificazione acustica
Art. 23
 (Adozione e approvazione del Piano comunale di classificazione acustica)
1. Il Piano comunale di classificazione acustica, corredato dal parere dell'ARPA, è adottato dal Comune.
2. L'atto di adozione, divenuto esecutivo, è depositato con i relativi elaborati presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque ne possa prendere visione e presentare al Comune osservazioni e opposizioni ed è pubblicato sul sito internet del Comune e della Regione. L'avviso del deposito è divulgato mediante l'affissione all'Albo comunale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e l'inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti. Copia del Piano viene, contestualmente, inviata ai Comuni confinanti e alla Provincia territorialmente competente.
4. Le varianti al Piano sono approvate con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 10/2023
Capo IV
 Requisiti acustici
Art. 28
 (Disposizioni in materia di impatto acustico)
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), e del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. (Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale), nonché a valutazione d'incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), sono redatti in conformità alle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico.
5. Le domande di cui al comma 4, lettera c), relative ad attività ritenute idonee a produrre valori di emissione superiori ai valori fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995, contengono le misure da adottare per ridurre o eliminare le emissioni sonore e sono trasmesse al Comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta.
Capo V
 Piani di risanamento
Art. 30
 (Piano comunale di risanamento acustico)
2. Il Comune, nel caso previsto dal comma 1, lettera a), approva il Piano entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.
3. Il Comune approva il Piano entro dodici mesi dalla conoscenza del superamento dei valori limite di cui al comma 1, lettera b).
4. Il Piano è adottato e approvato con le procedure di cui all'articolo 23.
6. I Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti approvano una relazione biennale sullo stato acustico del Comune e la trasmettono alla Regione e alla Provincia. La prima relazione è approvata entro due anni dall'entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.
7. L'elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico da parte dei Comuni in forma associata costituisce criterio di priorità per l'attribuzione dei finanziamenti di cui all'articolo 36.