Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.
Art. 9
2. Nel Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria è individuata, d'intesa con la Regione Veneto, l'estensione delle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), di comune interesse, ai fini del coordinamento dei rispettivi Piani di miglioramento della qualità dell'aria.
3. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria è applicato nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), in caso di superamento del valore limite da parte di un determinato inquinante.
4. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria stabilisce, ai sensi dell'articolo 271, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'allegato I alla parte V del decreto legislativo medesimo e di quelli fissati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), nel caso in cui tali misure siano necessarie al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria.
5. Nel caso di superamento dei valori limite da parte di più inquinanti è predisposto il Piano regionale di miglioramento integrato per tutti gli inquinanti.
6. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria recepisce i contenuti delle intese di cui all'articolo 2, comma 2.
9. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria è modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 6, L. R. 1/2012