Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.
Art. 6
 (Disposizioni attuative)
1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale:
c) l'individuazione, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), delle zone e degli agglomerati del territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4);
d) i contenuti informativi e prescrittivi del Piano di azione comunale di cui all'articolo 13, nonché le modalità di attivazione degli interventi previsti nel Piano medesimo;
e) i criteri per l'elaborazione e la gestione del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria di cui all'articolo 11;
f) i criteri per l'elaborazione e la gestione dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 12 e degli inventari provinciali delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f);
g) le modalità della messa a disposizione delle informazioni sulla qualità dell'aria ambiente di cui all'articolo 7;
h) le modalità di organizzazione e di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3.