Art. 4
(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni sono le autoritą competenti a gestire le situazioni in cui i livelli di uno o pił inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).
2.
Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 24/2006, sono di competenza dei Comuni le funzioni relative:
a) all'elaborazione dei Piani di azione comunale di cui all'articolo 13, da adottare nelle situazioni di cui al comma 1;
b) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualitą dell'aria.