Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.
Art. 39
 (Poteri sostitutivi)
2. In caso di mancata approvazione da parte del Comune del Piano di azione comunale di cui all'articolo 13, la Provincia competente per territorio, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente e predisposte adeguate garanzie procedimentali che ne consentano l'autonomo adempimento, adotta i provvedimenti anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto della norma violata.
4. Qualora sorgano conflitti tra Comuni confinanti in relazione al disposto di cui all'articolo 25, il Presidente della Regione convoca i rispettivi Sindaci per addivenire a un accordo. Trascorsi tre mesi senza che il conflitto sia risolto il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato comunica agli enti interessati la nomina del commissario ad acta.
5. Gli oneri conseguenti all'attivitą del commissario ad acta sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.