Art. 36
(Finanziamenti per l'attuazione dei Piani comunali di risanamento acustico)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, ai Comuni per l'elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 30.
2. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unitā previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2244 (1.1.232.3.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione <<Contributi ai Comuni per l'elaborazione dei piani comunali di risanamento acustico - Ricorso al mercato finanziario>>.