1.
Ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), sono di competenza delle Province le funzioni relative:
a) all'elaborazione e all'adozione dei Piani di intervento provinciali relativi alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai Piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui agli articoli 9 e 10;
b) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell'aria;
c) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del
decreto legislativo 152/2006;
d) all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera c);
2. Le Province prevedono misure di semplificazione delle attività di cui al comma 1, lettere c) e d), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), nonché di quelle che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.