Art. 27
(Predisposizione e approvazione)
1. Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento acustico ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Commissione consiliare competente.