Art. 26
(Contenuti e finalitą)
1. Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico recepisce la zonizzazione del territorio regionale emergente dai Piani comunali di classificazione acustica e i risultati delle indagini e degli studi effettuati dalle Province ai sensi dell'articolo 19, comma 1.
2.
Il Piano regionale definisce le prioritą temporali degli interventi di bonifica acustica ai fini del conseguimento dei valori di qualitą di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 447/1995, considerando in particolare:
a) l'entitą del superamento dei valori limite di immissione;
b) l'entitą della popolazione esposta al rumore;
c) i ricettori sensibili.
3. Il Piano regionale individua i tempi e i metodi per la valutazione degli effetti degli interventi di bonifica acustica.