Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.
Art. 23
 (Adozione e approvazione del Piano comunale di classificazione acustica)
1. Il Piano comunale di classificazione acustica, corredato dal parere dell'ARPA, è adottato dal Comune.
2. L'atto di adozione, divenuto esecutivo, è depositato con i relativi elaborati presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque ne possa prendere visione e presentare al Comune osservazioni e opposizioni ed è pubblicato sul sito internet del Comune e della Regione. L'avviso del deposito è divulgato mediante l'affissione all'Albo comunale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e l'inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti. Copia del Piano viene, contestualmente, inviata ai Comuni confinanti e alla Provincia territorialmente competente.
4. Le varianti al Piano sono approvate con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 10/2023