Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.
Art. 18
 (Competenze della Regione)
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti con regolamento i criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti di cui all'articolo 37, comma 1.
3. La Regione adotta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 447/1995, sulla base dei Piani comunali di classificazione acustica, nonché delle proposte dei Comuni e delle Province, il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.
4. La Regione, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, esercita il controllo sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Piano regionale triennale di intervento per la bonifica acustica.