Art. 18
(Competenze della Regione)
1.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale:
a) i criteri e le linee guida in base ai quali i Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e individuando le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto, provvedono alla redazione del Piano comunale di classificazione acustica che suddivide il territorio comunale nelle zone previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);
c) i criteri per la redazione della documentazione di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4;
d) i criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico di cui all'
articolo 7, comma 2, della legge 447/1995 e di cui all'articolo 30 e i criteri per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio;
e) gli standard da adottare nella strutturazione delle banche dati di cui all'articolo 19, comma 1;
f) gli indirizzi relativi ai contenuti dei regolamenti di cui all'articolo 37, comma 2.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti con regolamento i criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti di cui all'articolo 37, comma 1.
3. La Regione adotta, ai sensi dell'
articolo 4, comma 2, della legge 447/1995, sulla base dei Piani comunali di classificazione acustica, nonché delle proposte dei Comuni e delle Province, il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.
4. La Regione, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, esercita il controllo sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Piano regionale triennale di intervento per la bonifica acustica.