Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.
Art. 13
 (Piano di azione comunale)
1. Il Piano di azione comunale definisce le zone in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ai sensi della normativa vigente, nonché le azioni di emergenza da attivare in tali zone.
2. Nel caso in cui le zone di cui al comma 1 insistano sul territorio di due o più Comuni, i rispettivi Piani di azione comunale sono predisposti di concerto tra i Comuni interessati.
4. Il Piano di azione comunale individua i destinatari, le procedure operative e i tempi di attuazione delle misure di cui al comma 3.
5. Il Piano di azione comunale è approvato dal Comune che ne garantisce la massima diffusione.
6. Il Comune invia copia del Piano alla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, alla Provincia territorialmente competente, ai Comuni confinanti, all'ARPA, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente e alla Prefettura.
Note:
1 Comma 6 bis aggiunto da art. 181, comma 1, L. R. 26/2012