Art. 15
(Provvedimenti per la mobilità veicolare)
1. I provvedimenti per la mobilità veicolare sono finalizzati ad agevolare la viabilità delle zone urbane, a ridurre stabilmente il flusso del traffico veicolare nelle zone medesime, a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti anche mediante interventi sulla segnaletica e sugli impianti semaforici e a promuovere il trasporto collettivo degli utenti.
2. I Comuni elaborano un Piano urbano del traffico di emergenza relativo alle zone a rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dell'ozono.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 182, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 1 bis abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 21/2013