Art. 14
(Provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi)
1. I provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi sono finalizzati alla rimozione e all'abbattimento dei principali agenti inquinanti e nocivi immessi in atmosfera quali conseguenze dei processi produttivi, tenuto conto delle migliori tecniche disponibili.
2. I provvedimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera di origine industriale sono attuati mediante accordi tra la Provincia interessata e gli insediamenti industriali a maggior impatto ambientale ubicati nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1).