Art. 11
(Sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria)
1. Il sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria è finalizzato all'indirizzo e al coordinamento dei sistemi di rilevazione della qualità dell'aria installati sul territorio regionale da soggetti pubblici o privati.
2. Il sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria consente il monitoraggio costante degli inquinanti in atmosfera, ai fini dell'attivazione delle misure previste nei Piani di azione comunale di cui all'articolo 13.
3. Il sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria prevede il monitoraggio in siti distanti da fonti emissive di contaminanti in atmosfera al fine di determinare valori di fondo relativamente agli inquinanti atmosferici.
4. Nell'ambito del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria, la Regione sostiene l'ARPA nello sviluppo di progetti sperimentali, anche proposti da soggetti pubblici o privati, volti al perfezionamento delle tecniche di rilevazione della concentrazione delle sostanze inquinanti, con particolare riferimento alle attività di caratterizzazione chimico-fisica delle polveri sottili.