Legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
Art. 9
 (Contributi regionali)
1.L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione.
2.L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere a soggetti pubblici contributi per l'adeguamento degli impianti alla presente legge, nonché per la realizzazione di impianti di illuminazione stradale con elevate efficienze che, compatibilmente con le norme tecniche e di sicurezza, minimizzino le potenze installate e i costi e interventi di manutenzione e massimizzino le interdistanze fra gli apparecchi d'illuminazione.
3.Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, adotta apposito regolamento recante i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 63, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 4, comma 18, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.