2.
Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di modesta entitā o temporanei di seguito riportati:
a) quelli specificati all'articolo 8, comma 4, lettere a), b), c), d), e) e f);
b) quelli di rifacimento, ampliamento e manutenzione ordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque;
c) quelli relativi a impianti di private abitazioni di potenza complessiva non superiore a 500 watt;
e) gli apparecchi di illuminazione esterna delle superfici vetrate, in numero non superiore a tre per singola vetrina, installati con flusso luminoso comunque diretto dall'alto verso il basso, realizzati come prescritto dall'articolo 8, commi 2 e 3;
f) le insegne a illuminazione propria, anche se costituite da tubi fluorescenti;
g) le installazioni temporanee per l'illuminazione di cantieri comunque realizzate come prescritto dall'articolo 8, commi 2 e 3.