1.
La Regione:
a) incentiva l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti anche in relazione alla
legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali), e successive modifiche, alla
legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), e successive modifiche, e al Piano energetico regionale;
b) vigila sulla corretta applicazione della presente legge da parte dei Comuni e delle Province per quanto di loro competenza; provvede inoltre a individuare e attivare gli enti territoriali competenti alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 11;
c) promuove corsi di aggiornamento tecnico e professionale per tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione con la collaborazione degli ordini professionali, di enti e associazioni specialistiche.