1.
Ai fini della presente legge si intende per:
a) inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa č funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte;
b) inquinamento ottico o luce intrusiva: ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non č funzionalmente dedicata o per le quali non č richiesta alcuna illuminazione;
c) abbagliamento: disturbo legato al rapporto tra l'intensitā della luce che arriva direttamente al soggetto dalla sorgente e quella che gli arriva dalla superficie illuminata dall'impianto;
d) piano di illuminazione: il piano redatto dalle Amministrazioni comunali per la disciplina delle nuove installazioni e per le modalitā e i tempi di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione o integrazione degli impianti di illuminazione esistenti secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 11;
e) osservatorio astronomico: la costruzione adibita in maniera specifica all'osservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con strumentazione dedicata all'osservazione notturna;
f) fascia di rispetto: l'area circoscritta all'osservatorio astronomico la cui estensione č determinata dalla categoria dell'osservatorio medesimo.