Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).
Capo III
 Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006.
Art. 5
 (Deroghe)
2. Le deroghe si applicano su tutto il territorio regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
4. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione su conforme parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 157/1992. L'autorizzazione determina le modalità di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformità alle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il titolare dell'autorizzazione deve aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 157/1992.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2008
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 15/2012
Art. 6
 (Contenuto e procedure delle deroghe)
1. Le deroghe sono adottate con provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore a dodici mesi, che devono essere motivati in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e in relazione alle finalità di cui all'articolo 5, comma 1.
5. I provvedimenti di deroga per finalità di ricerca la cui adozione è richiesta da parte dei Musei di storia naturale e degli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche sono rilasciati su proposta avanzata alla Regione, previa predisposizione di specifici progetti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 18, comma 1, L. R. 7/2008
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012
3 Comma 6 sostituito da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012
4 Comma 7 sostituito da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012
5 Comma 8 sostituito da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012
6 Comma 9 sostituito da art. 15, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012
7 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 15/2012
8 Vedi la disciplina transitoria del comma 4 bis, stabilita da art. 16, comma 3, L. R. 15/2012
9 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 7/2013
10 Comma 4 bis abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2013
11 Comma 7 sostituito da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 7/2013
12 Comma 8 sostituito da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 7/2013
13 Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 1, L. R. 13/2013
14 Comma 4 sostituito da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 6 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 15/2012
2 Articolo abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 7/2013
Art. 7
3. L'abilitazione di cui al comma 2 è rilasciata per singole specie ed è valida su tutto il territorio regionale.
5. Nel caso di deroghe adottate nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica o della sicurezza aerea, in caso di necessità e urgenza, le attività di cattura e uccisione possono essere svolte anche da soggetti privi dell'abilitazione di cui al comma 2.
6. Qualora la deroga riguardi le specie elencate all'articolo 3 della legge regionale 24/1996 l'abilitazione per le attività di cattura e uccisione non è richiesta alle persone in possesso di licenza per l'esercizio venatorio.
7. L'abilitazione per la cattura delle specie di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non è richiesta alle persone che abbiano superato l'esame di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 157/1992.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera j septies), L. R. 6/2008
2 Parole sostituite al comma 7 da art. 19, comma 1, L. R. 7/2008
3 Comma 1 sostituito da art. 15, comma 1, lettera g), L. R. 15/2012
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 3, L. R. 7/2013
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 104, L. R. 14/2016
7 Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 105, L. R. 14/2016
Art. 11
 (Estensione)
1 sexies. L'attività venatoria di cui al comma 1 quinquies è consentita nei limiti dei piani di abbattimento concessi o approvati ai sensi della legge regionale 6/2008 per il territorio della Riserva di caccia ed è esercitata esclusivamente dai cacciatori che, pur avendo optato per la caccia in forma tradizionale agli ungulati, hanno l'abilitazione alla caccia di selezione.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
4 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
5 Comma 1 sexies aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
6 Comma 1 septies aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
7 Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 151, comma 1, L. R. 17/2010
8 Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 14, comma 1, L. R. 13/2013
9 Comma 1 bis abrogato da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10 Comma 1 ter abrogato da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11 Comma 1 quater abrogato da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.