Art. 8
(Attuazione delle deroghe)
1. Le persone autorizzate all'esecuzione delle attività certificano il compimento delle stesse su una modulistica approvata dalla Regione congiuntamente al provvedimento di deroga, che ne indica le modalità di compilazione.
2. Le quantità di uccelli abbattuti e catturati sono giornalmente verificate al fine di non eccedere il numero di capi oggetto di deroga. Qualora tale verifica non sia possibile, il numero di capi oggetto della deroga è preventivamente ripartito tra le persone autorizzate all'esecuzione dell'attività stessa.