Art. 2
(Adeguamento della normativa)
1. La presente legge dà attuazione nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia alla
direttiva 79/409/CEE e alla
direttiva 92/43/CEE nell'ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali desumibili dalle medesime, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.
2. Le disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti attuativi sono adeguate agli eventuali principi generali successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di competenza esclusiva e concorrente di cui all'articolo 117, commi 2 e 3, della Costituzione.
3. Gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.