Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).
Art. 13
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'articolo 8, comma 1.
6. Per la distruzione e il danneggiamento di nidi nonché per il disturbo di cui all'articolo 3, comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.
Note:
1 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 20, comma 1, L. R. 7/2008
2 Lettera e bis) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
3 Lettera e ter) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
4 Lettera e quater) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
5 Lettera e quinquies) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
6 Lettera e sexies) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 7, L. R. 22/2012
8 Parole sostituite al comma 8 da art. 102, comma 1, L. R. 26/2012
9 Parole sostituite al comma 5 da art. 27, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10 Comma 8 sostituito da art. 27, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.