Art. 4
(Tipologie ambientali e misure di conservazione specifiche nelle ZPS)
1.
In funzione dei criteri ornitologici indicati dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, si individuano le seguenti tipologie ambientali:
a) ambienti aperti alpini;
b) ambienti forestali alpini;
c) ambienti misti mediterranei;
d) ambienti steppici;
e) colonie di uccelli marini;
f) zone umide;
g) ambienti fluviali;
h) ambienti agricoli;
i) valichi e corridoi di concentrazione di migratori;
j) valichi montani e isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.
2. Con regolamento regionale sono individuate le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale di cui al comma 1 e ogni ZPS viene attribuita a una o più tipologie, in base alle sue caratteristiche ecologiche.
3. Con il regolamento regionale di cui al comma 2 è disciplinata l'attività di addestramento e allenamento di cani da caccia, nonché lo svolgimento di gare e prove cinofile.
4. Il regolamento regionale di cui al comma 2 individua il perimetro delle zone umide naturali e artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, e una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini in cui si applica il divieto di utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k).
5. Le misure di conservazione specifiche di cui al comma 4 bis sono finalizzate a prevenire il deterioramento degli habitat peculiari di ciascuna ZPS regionale e le perturbazioni dannose per la conservazione degli uccelli, tengono conto dell'attuale uso del suolo, degli ordinamenti colturali e delle normali pratiche agricole e consentono le attività di utilizzo sostenibile delle risorse naturali e la manutenzione ordinaria del suolo e delle opere esistenti.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024
5 Parole soppresse al comma 5 da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024