Legge regionale 23 maggio 2007 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2020

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e in attuazione della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64) e successive modifiche, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale con l'istituzione del servizio civile regionale e solidale.

Art. 2

(Obiettivi)

1. L'azione della Regione è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) istituire, sviluppare e valorizzare il servizio civile regionale e solidale nell'ambito delle politiche giovanili, quale occasione per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale, mediante le attività svolte presso gli enti e le organizzazioni proponenti;

b) garantire l'accesso al servizio civile regionale e solidale senza distinzione di sesso, di ceto e di appartenenza linguistica, culturale e religiosa;

c) promuovere il servizio civile e solidale, quale risorsa della comunità regionale, mediante la realizzazione di progetti atti a soddisfare i bisogni della comunità stessa in ordine a problematiche sociali, culturali, ambientali, di protezione civile e di tipo educativo;

d) promuovere una cultura della pace, della solidarietà e della non violenza, anche mediante la partecipazione ai corpi civili di pace nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 9 della legge 64/2001;

e) promuovere nei giovani forme di educazione alla cittadinanza attiva, al dovere di solidarietà e di impegno sociale, a una cultura della pace, favorendone l'ingresso nel mondo del lavoro con un'accresciuta consapevolezza delle tematiche sociali;

f) promuovere il senso di appartenenza dei giovani alla comunità regionale attraverso lo sviluppo dei progetti di servizio civile volontario regionale e solidale;

g) favorire il senso di appartenenza dei giovani alla comunità internazionale, sensibilizzandoli in particolare sulle politiche della cooperazione allo sviluppo;

h) promuovere nel territorio regionale progetti di carattere transfrontaliero e transnazionale, in considerazione della posizione geografica e della presenza multietnica;

i) promuovere forme di socializzazione e di aggregazione giovanile con particolare riguardo alle attività culturali, alla pratica sportiva dilettantistica e al tempo libero;

j) promuovere azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte ai giovani, nell'ambito degli istituti scolastici di secondo grado e delle università degli studi aventi sede nel territorio regionale, nel rispetto delle specificità linguistiche presenti nella regione;

k) sostenere attività formative e di aggiornamento per i responsabili di servizio civile e per i volontari.

2. L'azione della Regione è finalizzata altresì a promuovere nel territorio regionale opportunità di incontro tra generazioni, utili al rafforzamento della coesione sociale.

Art. 3

(Azioni della Regione)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 la Regione:

a) predispone il documento di programmazione triennale regionale del servizio civile regionale e solidale;

b) cura la tenuta dell'albo regionale degli enti di servizio civile, nonché l'elenco regionale dei responsabili del servizio civile regionale e solidale;

c) cura la gestione della banca dati;

d) disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti di servizio civile regionale e solidale e la loro verifica;

e) effettua la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 77/2002 relativa ai progetti presentati nell'ambito del servizio civile nazionale;

f) svolge attività ispettiva e di controllo sulla corretta applicazione della presente legge;

g) sostiene, in accordo con la struttura statale competente in materia di servizio civile, le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione per lo sviluppo del servizio civile regionale;

h) sostiene i progetti di formazione dei volontari;

i) promuove almeno una volta all'anno una giornata d'incontro tra giovani volontari.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate dalla struttura regionale competente in materia di servizio civile.

Art. 4

(Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale)

1. È istituita, presso la struttura regionale competente, la Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale.

2. Alla Consulta spettano le seguenti funzioni:

a) consultive in materia di servizio civile a favore degli organi della Regione e degli altri soggetti interessati;

b) propositive in materia di progetti di servizio civile con particolare riguardo al miglioramento dei percorsi operativi e nella formulazione delle attività;

c) di raccordo e di collegamento tra la Regione, le autonomie locali, gli uffici statali competenti in materia e gli enti beneficiari del servizio civile.

(1)

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di servizio civile, ed è composta:

a) dall'Assessore regionale competente in materia di servizio civile o suo delegato, che la presiede;

b) dal Direttore del servizio competente in materia di servizio civile o suo delegato;

c) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui uno scelto tra i Comuni iscritti all'albo del servizio civile;

d)

( ABROGATA )

e) da un rappresentante per ogni provincia degli enti di servizio civile operanti in regione iscritti alla lettera a) dell'albo regionale, tenendo conto prioritariamente del numero di progetti presentati negli ultimi due anni e del numero di sedi accreditate;

f) dal rappresentante regionale dei giovani volontari eletto dai delegati regionali per la composizione della Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 3 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).

(2)(3)(4)(5)(6)(7)

4. Possono inoltre partecipare, su invito del competente Assessore regionale, funzionari delle Direzioni centrali interessate ed esperti in materia di servizio civile.

5. La Consulta dura in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla sua ricostituzione.

5 bis. Ai componenti della Consulta spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, nella misura spettante ai dipendenti regionali.

(8)

6. La Consulta individua le modalità del proprio funzionamento.

Note:

Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 6/2014

Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 21, comma 1, lettera d), L. R. 6/2014

Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 21, comma 1, lettera e), L. R. 6/2014

Lettera e) del comma 3 sostituita da art. 21, comma 1, lettera f), L. R. 6/2014

Lettera f) del comma 3 sostituita da art. 21, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014

Comma 5 bis aggiunto da art. 21, comma 1, lettera h), L. R. 6/2014