TITOLO III
PROGETTI PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE
Art. 14
(Enti di servizio civile)
1. I progetti per il servizio civile regionale e solidale sono presentati da enti pubblici, enti e organizzazioni privati che possiedono i requisiti di cui all'
articolo 3 della legge 64/2001, purché iscritti all'albo regionale degli enti di servizio civile.
1 bis. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie aventi sede nel Friuli Venezia Giulia possono presentare progetti di servizio civile solidale, anche se non iscritte all'albo regionale degli enti di servizio civile.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 40, L. R. 24/2009
Art. 15
(Requisiti di ammissione e di valutazione dei progetti)
1. I requisiti di ammissione e di valutazione dei progetti sono definiti nel rispetto degli standard minimi definiti dalla normativa vigente in materia.
2. I progetti per il servizio civile solidale per i giovani di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), sono modulati su duecentoquaranta o trecentosessanta ore da svolgersi, rispettivamente, in modo intensivo entro i mesi estivi, oppure distribuiti nell'arco di un intero anno.
Art. 16
(Vigilanza e monitoraggio dei progetti di servizio civile)
1. È fatto divieto di impiegare i volontari in sostituzione di personale, assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie, ai fini del normale svolgimento delle attività istituzionali dell'organismo presso cui prestano servizio civile.
2. La Regione, in raccordo con la struttura statale competente, verifica l'andamento e i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile.