Legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2020

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.
TITOLO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e in attuazione della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64) e successive modifiche, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale con l'istituzione del servizio civile regionale e solidale.
Art. 2
 (Obiettivi)
1. L'azione della Regione è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) istituire, sviluppare e valorizzare il servizio civile regionale e solidale nell'ambito delle politiche giovanili, quale occasione per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale, mediante le attività svolte presso gli enti e le organizzazioni proponenti;
b) garantire l'accesso al servizio civile regionale e solidale senza distinzione di sesso, di ceto e di appartenenza linguistica, culturale e religiosa;
c) promuovere il servizio civile e solidale, quale risorsa della comunità regionale, mediante la realizzazione di progetti atti a soddisfare i bisogni della comunità stessa in ordine a problematiche sociali, culturali, ambientali, di protezione civile e di tipo educativo;
d) promuovere una cultura della pace, della solidarietà e della non violenza, anche mediante la partecipazione ai corpi civili di pace nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 9 della legge 64/2001;
e) promuovere nei giovani forme di educazione alla cittadinanza attiva, al dovere di solidarietà e di impegno sociale, a una cultura della pace, favorendone l'ingresso nel mondo del lavoro con un'accresciuta consapevolezza delle tematiche sociali;
f) promuovere il senso di appartenenza dei giovani alla comunità regionale attraverso lo sviluppo dei progetti di servizio civile volontario regionale e solidale;
g) favorire il senso di appartenenza dei giovani alla comunità internazionale, sensibilizzandoli in particolare sulle politiche della cooperazione allo sviluppo;
h) promuovere nel territorio regionale progetti di carattere transfrontaliero e transnazionale, in considerazione della posizione geografica e della presenza multietnica;
i) promuovere forme di socializzazione e di aggregazione giovanile con particolare riguardo alle attività culturali, alla pratica sportiva dilettantistica e al tempo libero;
j) promuovere azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte ai giovani, nell'ambito degli istituti scolastici di secondo grado e delle università degli studi aventi sede nel territorio regionale, nel rispetto delle specificità linguistiche presenti nella regione;
k) sostenere attività formative e di aggiornamento per i responsabili di servizio civile e per i volontari.
2. L'azione della Regione è finalizzata altresì a promuovere nel territorio regionale opportunità di incontro tra generazioni, utili al rafforzamento della coesione sociale.
Art. 4
 (Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale)
1. È istituita, presso la struttura regionale competente, la Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale.
4. Possono inoltre partecipare, su invito del competente Assessore regionale, funzionari delle Direzioni centrali interessate ed esperti in materia di servizio civile.
5. La Consulta dura in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla sua ricostituzione.
6. La Consulta individua le modalità del proprio funzionamento.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014
3 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 6/2014
4 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 21, comma 1, lettera d), L. R. 6/2014
5 Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 21, comma 1, lettera e), L. R. 6/2014
6 Lettera e) del comma 3 sostituita da art. 21, comma 1, lettera f), L. R. 6/2014
7 Lettera f) del comma 3 sostituita da art. 21, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
8 Comma 5 bis aggiunto da art. 21, comma 1, lettera h), L. R. 6/2014