Art. 9
(Fondo per il servizio civile regionale)
1.
È istituito il fondo per il servizio civile regionale nel quale confluiscono:
a) la quota di risorse del fondo nazionale per il servizio civile attribuita alla Regione per lo svolgimento di funzioni in materia di servizio civile;
b) la specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Regione a favore del fondo;
c) gli appositi stanziamenti messi a disposizione da altri enti pubblici e fondazioni bancarie;
d) le donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse previste dal comma 1, lettere c) e d), possono essere vincolate da parte del conferente per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.