Art. 8
(Riconoscimenti)
1. La Regione promuove il riconoscimento da parte delle istituzioni scolastiche e delle universitą degli studi regionali dei crediti formativi derivanti dalla tipologia di servizio espletato e dalle attivitą formative svolte.
2. La Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia, stipula apposite convenzioni con gli enti promotori dei progetti per il riconoscimento del tirocinio professionale per il periodo di servizio civile svolto.