Art. 18
(Albo regionale degli enti di servizio civile)
1. La Regione cura l'albo regionale degli enti di servizio civile.
2. Possono iscriversi all'albo gli enti pubblici, gli enti e le organizzazioni privati, in possesso dei requisiti previsti dall'
articolo 3 della legge 64/2001, che svolgono attivitą nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 2.
3. Con regolamento sono stabilite, in conformitą alle norme nazionali, le modalitą di iscrizione, di gestione e di articolazione dell'albo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.