Art. 16
(Vigilanza e monitoraggio dei progetti di servizio civile)
1. È fatto divieto di impiegare i volontari in sostituzione di personale, assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie, ai fini del normale svolgimento delle attività istituzionali dell'organismo presso cui prestano servizio civile.
2. La Regione, in raccordo con la struttura statale competente, verifica l'andamento e i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile.