Art. 14
(Enti di servizio civile)
1. I progetti per il servizio civile regionale e solidale sono presentati da enti pubblici, enti e organizzazioni privati che possiedono i requisiti di cui all'
articolo 3 della legge 64/2001, purché iscritti all'albo regionale degli enti di servizio civile.
1 bis. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie aventi sede nel Friuli Venezia Giulia possono presentare progetti di servizio civile solidale, anche se non iscritte all'albo regionale degli enti di servizio civile.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 40, L. R. 24/2009