Art. 10
(Requisiti soggettivi)
1.
Sono ammessi a svolgere il servizio civile solidale presso le organizzazioni e gli enti iscritti nell'albo regionale degli enti di servizio civile, senza alcuna distinzione di sesso, i residenti in Friuli Venezia Giulia che siano:
a) giovani, anche stranieri, che abbiano compiuto sedici anni e non superato i diciassette anni;
b)
( ABROGATA )
2. Si applicano le cause d'impedimento e di esclusione di cui all'articolo 5, comma 2.
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 67, lettera a), L. R. 27/2014