Legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2017

Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E CONDUZIONE DI STUDI CLINICI, NONCHÉ IN MATERIA DI PERSONALE OPERANTE NEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 6
2. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1 il personale ivi indicato opera nella struttura operativa che conduce lo studio e si rapporta con le altre strutture operative coinvolte, anche di altre aziende sanitarie. È responsabile della tempestiva acquisizione e della corretta gestione dei dati e coordina le diverse fasi di tale attività mantenendo i rapporti tra i professionisti che partecipano agli studi clinici.
5. Ai fini della selezione del personale di cui al comma 1 le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici tengono conto, in particolare, del curriculum di studi, dell'esperienza maturata in strutture pubbliche e private nell'ambito della raccolta, della gestione e dell'archiviazione dei dati relativi agli studi clinici, nonché della capacità di relazionarsi con le strutture e i soggetti interessati agli studi medesimi.
6. Gli oneri complessivi derivanti dall'utilizzo del personale di cui al comma 1 devono gravare per una percentuale non inferiore al 50 per cento sui soggetti esterni interessati agli studi clinici che collaborano con le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici ai fini della conduzione degli studi medesimi.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 21/2009
2 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 2, L. R. 21/2009
3 Comma 4 sostituito da art. 1, comma 3, L. R. 21/2009
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 13/2017
Art. 7
1. Nelle more dell'adozione della disciplina regolamentare di cui all'articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), gli operatori in possesso del titolo attestante l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2004, n. 1232, concorrono al mantenimento dei livelli assistenziali nelle strutture di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, al decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 420, e alla deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612.
2. Nelle more della definizione della programmazione regionale delle attività di formazione di cui all'articolo 37 della legge regionale 6/2006 e sino al completamento del relativo processo di qualificazione, gli operatori di cui all'articolo 36, comma 7, della legge regionale 6/2006 concorrono al mantenimento dei livelli assistenziali nelle strutture residenziali per anziani iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale).