1. Nelle more dell'adozione della disciplina regolamentare di cui all'
articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), gli operatori in possesso del titolo attestante l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2004, n. 1232, concorrono al mantenimento dei livelli assistenziali nelle strutture di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, al decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 420, e alla deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612.