Legge regionale 23 aprile 2007 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.

Sezione II

Valorizzazione della funzione paesaggistica, turistica e culturale

Art. 84

(Promozione turistica delle aree boscate)

(1)

1. Allo scopo di favorire la conoscenza e la corretta fruizione delle aree boscate, la Regione promuove gli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree boscate vocate e le attività connesse alla didattica forestale e ambientale, nonché al turismo scientifico o sportivo.

2. Ai proprietari di terreni o soggetti delegati la Regione concede contributi per i seguenti interventi:

a) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica per l'utilizzo pedonale o con veicoli senza motore;

b) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di piccole strutture rivolte alla fruizione delle aree boscate;

c) manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e manufatti di valenza storica, sportiva, culturale e spirituale.

(2)

3. Nella concessione dei contributi di cui al comma 2 è attribuita priorità agli interventi da realizzare in aree boscate certificate ai sensi dell'articolo 19 e in aree boscate gestite in forma associata.

4. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), che riguardano la sentieristica classificata dal Club Alpino Italiano (CAI), sono realizzati sentito il CAI del Friuli Venezia Giulia, in conformità alle previsioni della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche.

Note:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 3, L. R. 22/2012

Parole sostituite al comma 2 da art. 123, comma 1, L. R. 11/2014

Art. 85

(Tutela dell'ambiente rurale, dei prati e dei pascoli)

1. La Regione, attraverso il PFR, detta gli indirizzi e le direttive necessari per conservare e migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli, contenendo l'espansione del bosco nel territorio montano e assicurando l'assetto equilibrato dell'ecosistema e del paesaggio, anche in conformità alle prescrizioni della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell' attività agricola in aree montane), e successive modifiche.

Art. 86

(Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti)

1. Ai fini di cui all'articolo 85 e per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attività agro-forestali, la Regione, anche attraverso gli strumenti di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), promuove iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza linguistica slovena di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche.

(2)

1 bis. Per le finalità previste al comma 1, la Regione è autorizzata ad assegnare ai Comuni, singoli o associati, risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento, ai sensi della legge regionale 10/2010. L'utilizzo delle risorse assegnate è vincolato agli adempimenti di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale.

(5)

1. ter. Le procedure di assegnazione di cui al comma 1 bis, finalizzate alla copertura delle spese per l'intero periodo di impegno previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/2010, sono attuate secondo le modalità, i criteri e i controlli da individuarsi con regolamento.

(6)(7)

2.

( ABROGATO )

(3)

3. Si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni;

b) i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi, vigneti, frutteti o orti che non siano stati oggetto di attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da almeno venti anni;

c) i terreni montani rimboschiti artificialmente sui quali non siano stati attuati interventi colturali di sfollo o di diradamento da almeno venti anni.

(1)(8)

4.

( ABROGATO )

(4)

Note:

Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 12, comma 4, L. R. 10/2010

Parole sostituite al comma 1 da art. 129, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Comma 2 abrogato da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Comma 4 abrogato da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 65, L. R. 45/2017

Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 65, L. R. 45/2017

Parole sostituite al comma 1 ter da art. 2, comma 8, L. R. 12/2018

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 36, comma 1, L. R. 6/2019

Art. 86 bis

(Associazioni fondiarie)

(1)

1. La Regione promuove le associazioni fondiarie quale strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove imprese agricole e forestali.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione favorisce la gestione associata di piccole proprietà terriere al fine di:

a) consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari;

b) concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali;

c) prevenire i rischi idrogeologici e di incendio;

d) favorire il ripristino dei terreni incolti e abbandonati di cui all'articolo 86.

3. La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini del presente articolo, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente, erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi.

4. Le associazioni fondiarie sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati o i titolari di altro diritto reale o personale di godimento, al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.

5. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.

6. Con il regolamento di cui all'articolo 41 ter, comma 14, sono individuati anche le modalità e i criteri di applicazione del presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dell'attività e dei requisiti delle associazioni fondiarie.

7. La Regione riconosce alle associazioni fondiarie la qualità di soggetto operatore ai fini di cui alla legge regionale 10/2010.

Note:

Articolo aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 28/2017