Legge regionale 23 aprile 2007 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.

Sezione I

Tutela dei boschi

Art. 42

(Trasformazione del bosco)

1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.

2. La trasformazione del bosco può essere autorizzata dalla Direzione centrale compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la peculiarità della tipologia forestale, con la difesa dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e d'igiene ambientale locale.

3. Nei boschi che ricadono in aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), e successive modifiche, l'autorizzazione di cui al comma 2 tiene luogo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 47.

4. L'autorizzazione non è necessaria per:

a) le trasformazioni del bosco ubicato sulle sponde e nelle golene dei corsi d'acqua, qualora siano comprese in interventi di regimazione idraulica e di manutenzione ordinaria o straordinaria, approvati dalle competenti autorità;

a bis) le trasformazioni del bosco ubicato nelle aree di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani);

a ter) le trasformazioni del bosco in terreno agricolo di particelle catastali con pendenza media pari o inferiore al 30 per cento ricadenti nelle zone omogenee E3, E4, E5 ed E6;

b) l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, di cui all'articolo 92 del regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., e successive modifiche.

(1)(2)

4 bis. La trasformazione in coltura agraria o in altra destinazione d'uso dei terreni rimboschiti per effetto del regio decreto 3267/1923 è autorizzata nelle forme di cui al comma 2, fatte salve le fattispecie di cui al comma 4.

(3)

Note:

Lettera a bis) del comma 4 aggiunta da art. 64, comma 22, L. R. 17/2010

Lettera a ter) del comma 4 aggiunta da art. 120, comma 1, L. R. 26/2012

Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 12/2018

Art. 43

(Rimboschimento compensativo)

1. La trasformazione del bosco è compensata dalla realizzazione, a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione, di un rimboschimento di superficie equivalente a quella ridotta; l'impianto è effettuato su terreni non boscati, sui quali non insistano habitat di interesse comunitario come individuati dall'allegato I della direttiva 92/43/CEE o prati stabili come definiti dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), e successive modifiche, utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale.

(1)(2)

2. In via compensativa il destinatario dell'autorizzazione può altresì provvedere, sulla base di uno specifico progetto, al ripristino, anche su proprietà pubbliche, di ambienti prioritari di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE per un'estensione eguale a quella interessata dalla trasformazione.

3. In luogo del rimboschimento di cui al comma 1, il soggetto richiedente la trasformazione del bosco può effettuare un versamento di importo corrispondente al costo dell'intervento compensativo. Tale somma è destinata alla realizzazione d'interventi di riequilibrio idrogeologico di competenza della Regione.

4.

( ABROGATO )

(4)

4 bis. L'autorizzazione per la trasformazione del bosco indica anche i modi e i tempi per la compensazione.

(3)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 23, lettera a), L. R. 17/2010

Parole soppresse al comma 1 da art. 64, comma 23, lettera a), L. R. 17/2010

Comma 4 bis aggiunto da art. 64, comma 23, lettera b), L. R. 17/2010

Comma 4 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011

Art. 44

(Garanzie)

1. Il rilascio dell'autorizzazione per la trasformazione del bosco può essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale o alla stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa.

2. Per la determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale si tiene conto del costo per l'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere prescritte o di ripristino.

3. In caso di esecuzione d'ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvede ai sensi della vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette.

Art. 45

(Deroghe)

1. Si prescinde dall'intervento compensativo e dalle garanzie di cui all'articolo 44 qualora l'autorizzazione per la trasformazione del bosco sia rilasciata nei seguenti casi:

a) realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

b) realizzazione di opere o interventi che riguardino superfici inferiori a 20.000 metri quadrati nel territorio montano;

c) ripristino, nel territorio montano, dei terreni agricoli abbandonati imboschiti da più di venti anni, di qualunque superficie, per scopi agricoli o naturalistici.

c bis) ripristino di habitat di interesse comunitario come individuati dall'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

(1)

Note:

Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 121, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 46

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto di trasformazione del bosco esistente su tutto il territorio della regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, commi 2 e 4.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

3.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011