Legge regionale 23 aprile 2007 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.

Capo III

Funzione protettiva e di difesa idrogeologica

Sezione I

Tutela dei boschi

Art. 42

(Trasformazione del bosco)

1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.

2. La trasformazione del bosco può essere autorizzata dalla Direzione centrale compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la peculiarità della tipologia forestale, con la difesa dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e d'igiene ambientale locale.

3. Nei boschi che ricadono in aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), e successive modifiche, l'autorizzazione di cui al comma 2 tiene luogo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 47.

4. L'autorizzazione non è necessaria per:

a) le trasformazioni del bosco ubicato sulle sponde e nelle golene dei corsi d'acqua, qualora siano comprese in interventi di regimazione idraulica e di manutenzione ordinaria o straordinaria, approvati dalle competenti autorità;

a bis) le trasformazioni del bosco ubicato nelle aree di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani);

a ter) le trasformazioni del bosco in terreno agricolo di particelle catastali con pendenza media pari o inferiore al 30 per cento ricadenti nelle zone omogenee E3, E4, E5 ed E6;

b) l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, di cui all'articolo 92 del regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., e successive modifiche.

(1)(2)

4 bis. La trasformazione in coltura agraria o in altra destinazione d'uso dei terreni rimboschiti per effetto del regio decreto 3267/1923 è autorizzata nelle forme di cui al comma 2, fatte salve le fattispecie di cui al comma 4.

(3)

Note:

Lettera a bis) del comma 4 aggiunta da art. 64, comma 22, L. R. 17/2010

Lettera a ter) del comma 4 aggiunta da art. 120, comma 1, L. R. 26/2012

Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 12/2018

Art. 43

(Rimboschimento compensativo)

1. La trasformazione del bosco è compensata dalla realizzazione, a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione, di un rimboschimento di superficie equivalente a quella ridotta; l'impianto è effettuato su terreni non boscati, sui quali non insistano habitat di interesse comunitario come individuati dall'allegato I della direttiva 92/43/CEE o prati stabili come definiti dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), e successive modifiche, utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale.

(1)(2)

2. In via compensativa il destinatario dell'autorizzazione può altresì provvedere, sulla base di uno specifico progetto, al ripristino, anche su proprietà pubbliche, di ambienti prioritari di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE per un'estensione eguale a quella interessata dalla trasformazione.

3. In luogo del rimboschimento di cui al comma 1, il soggetto richiedente la trasformazione del bosco può effettuare un versamento di importo corrispondente al costo dell'intervento compensativo. Tale somma è destinata alla realizzazione d'interventi di riequilibrio idrogeologico di competenza della Regione.

4.

( ABROGATO )

(4)

4 bis. L'autorizzazione per la trasformazione del bosco indica anche i modi e i tempi per la compensazione.

(3)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 23, lettera a), L. R. 17/2010

Parole soppresse al comma 1 da art. 64, comma 23, lettera a), L. R. 17/2010

Comma 4 bis aggiunto da art. 64, comma 23, lettera b), L. R. 17/2010

Comma 4 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011

Art. 44

(Garanzie)

1. Il rilascio dell'autorizzazione per la trasformazione del bosco può essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale o alla stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa.

2. Per la determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale si tiene conto del costo per l'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere prescritte o di ripristino.

3. In caso di esecuzione d'ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvede ai sensi della vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette.

Art. 45

(Deroghe)

1. Si prescinde dall'intervento compensativo e dalle garanzie di cui all'articolo 44 qualora l'autorizzazione per la trasformazione del bosco sia rilasciata nei seguenti casi:

a) realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

b) realizzazione di opere o interventi che riguardino superfici inferiori a 20.000 metri quadrati nel territorio montano;

c) ripristino, nel territorio montano, dei terreni agricoli abbandonati imboschiti da più di venti anni, di qualunque superficie, per scopi agricoli o naturalistici.

c bis) ripristino di habitat di interesse comunitario come individuati dall'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

(1)

Note:

Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 121, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 46

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto di trasformazione del bosco esistente su tutto il territorio della regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, commi 2 e 4.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

3.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011

Sezione II

Vincolo idrogeologico e per altri scopi

Art. 47

(Autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico)

1. Il vincolo idrogeologico ha per finalità la tutela dell'ambiente fisico; nei terreni soggetti al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923, ogni attività comportante trasformazione dei terreni in altra destinazione d'uso è autorizzata dalla Direzione centrale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 48 e 51 della presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, costituisce trasformazione del terreno ogni intervento avente rilevanza urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia che comporti una modifica permanente delle modalità di utilizzo e di occupazione o che possa compromettere la stabilità dello stesso, innescare fenomeni erosivi e turbare il regime delle acque.

Art. 48

(Casi di esonero dall'autorizzazione)

1. Non è subordinata all'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico l'esecuzione dei lavori di pronto intervento dichiarati urgenti o di somma urgenza ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Regione 0165/Pres. del 2003.

2. Altre fattispecie d'intervento, di modesta rilevanza urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia e geologica, esenti da ogni altra formalità o per le quali sono previste procedure semplificate di dichiarazione sono disciplinate dal regolamento forestale.

Art. 49

(Garanzie)

1. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico può essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale o alla stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa.

2. Per la determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale e per i casi di esecuzione d'ufficio, trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 44.

Art. 50

(Casi particolari di progettazione)

(1)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 42, comma 4, e dall'articolo 48, l'approvazione dei progetti di competenza dalla Direzione centrale, comportanti trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 42, comma 1, o comportanti trasformazione del terreno ai sensi dell'articolo 47, comma 2, e finalizzati agli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di manutenzione delle opere di sistemazione idraulicoforestale, ai lavori di pronto intervento, alle opere destinate alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi, nonché alle opere pubbliche di viabilità forestale, tiene luogo rispettivamente dell'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 2, e dell'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico.

Note:

Articolo sostituito da art. 64, comma 24, L. R. 17/2010

Art. 51

(Zone esenti dal vincolo idrogeologico)

1. Fino all'entrata in vigore del PTR, le zone omogenee A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P e per servizi e attrezzature collettive, così come individuate dal Piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici locali, non sono soggette al vincolo idrogeologico di cui all'articolo 47. Non sono, altresì, soggette al vincolo idrogeologico le particelle catastali con pendenza media pari o inferiore al 30 per cento ricadenti nelle zone omogenee E3, E4, E5 ed E6.

(1)(3)

2. Le varianti al piano regolatore generale comunale che trasformino le zone D4, E, F e G, sottoposte a vincolo idrogeologico, nelle zone di cui al primo periodo del comma 1 sono soggette al preventivo parere vincolante della Direzione centrale. La mancanza del preventivo parere vincolante non consente alla variante di esentare dal vincolo idrogeologico di cui all'articolo 47 le zone trasformate.

(2)(4)

3. Nelle zone omogenee di cui al comma 1, rimane facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere una relazione geologica che attesti che l'intervento previsto avviene nella completa sicurezza per quanto riguarda la stabilità dei luoghi, il regolare deflusso delle acque superficiali e il rispetto delle forme e dei fenomeni carsici.

4. Dopo l'entrata in vigore del PTR, con deliberazione della Giunta regionale sono ridefinite le zone omogenee ai fini dell'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 25, lettera a), L. R. 17/2010

Parole aggiunte al comma 2 da art. 64, comma 25, lettera b), L. R. 17/2010

Parole aggiunte al comma 1 da art. 123, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 2 da art. 123, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 52

(Modifica del vincolo idrogeologico)

(1)

1. La proposta di modifica dei perimetri delle aree soggette a vincolo idrogeologico è presentata da chiunque vi abbia interesse alla Direzione centrale, corredata di una perizia tecnica predisposta da tecnici abilitati con specifica competenza in materia di tutela del suolo come previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, è pubblicata nella forma dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2)(3)

2. La proposta di cui al comma 1, subito dopo la pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, è depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi. Del deposito è data notizia con apposito avviso pubblicato nell'albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti tale forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.

3. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni, cui segue il provvedimento di modifica del vincolo idrogeologico.

(4)

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 124, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Parole aggiunte al comma 1 da art. 124, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 3 da art. 124, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012

Art. 52 bis

(Modifica del vincolo per altri scopi)

(1)

1. Per la modifica dei perimetri delle aree soggette al vincolo per altri scopi di cui all'articolo 17 del regio decreto 3267/1923, trova applicazione l'articolo 52.

Note:

Articolo aggiunto da art. 125, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 53

(Sanzioni)

1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, coloro che trasformano i terreni in altra destinazione d'uso del suolo senza l'autorizzazione di cui all'articolo 47 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92.

(2)

2.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 2 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011

Parole sostituite al comma 1 da art. 126, comma 1, L. R. 26/2012

Sezione III

Sistemazioni idraulico-forestali

Art. 54

(Definizione)

1. Riconosciuta la funzione protettiva dell'ecosistema forestale e l'importanza della corretta gestione selvicolturale dei boschi quale efficace strumento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, si definiscono sistemazioni idraulico-forestali gli interventi e le opere che si attuano nel territorio montano finalizzati alla conservazione e alla difesa dei terreni soggetti a processi erosivi, mediante il consolidamento dei versanti instabili, l'esecuzione di opere paravalanghe e paramassi, il ripristino e la regolazione delle normali sezioni di deflusso, nonché la riqualificazione ambientale, mediante opere e manufatti, anche idraulici, compresa la viabilità di servizio, con il più ampio ricorso alle tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 117, comma 1, L. R. 11/2014

Art. 55

(Programmazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale)

(1)

1. Ai fini dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, la Direzione centrale individua interventi relativi al programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 50 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, nel rispetto dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e alla legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e successive modifiche.

2. Gli interventi di cui al comma 1 in territorio montano sono programmati sentite le Comunità di montagna.

(2)

Note:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 9, L. R. 11/2015 , con riferimento all'art. 32 della medesima L.R. 11/2015.

Comma 2 sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 56

(Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale)

(1)(2)

1. La Direzione centrale esegue gli interventi applicando la legge regionale 14/2002, e successive modifiche, e, nel caso di utilizzo dell'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, si avvale degli enti locali di cui all'articolo 55 della presente legge, se disponibili, ovvero dei Comuni competenti per territorio.

2. La manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale è realizzata dalla Direzione centrale in amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi.

(3)

3. I lavori di cui ai commi 1 e 2 possono essere affidati direttamente secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge regionale 13/2001, e successive modifiche, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 100, L. R. 30/2007

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 8, L. R. 11/2011

Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera f), L. R. 44/2017

Art. 57

(Lavori di pronto intervento)

1. Si definiscono di pronto intervento i lavori di carattere straordinario, urgente e indifferibile diretti a:

a) prevenire e fronteggiare situazioni di dissesto a evoluzione rapida e pericolosa per l'equilibrio idrogeologico del territorio montano;

b) ripristinare la piena funzionalità della viabilità forestale e delle opere di sistemazione idraulico-forestale danneggiate o distrutte, nonché il regolare deflusso dei corsi d'acqua montani alterati da eventi calamitosi;

c) ripristinare la funzione di protezione idrogeologica del bosco mediante il rinsaldamento delle pendici e la ricostituzione dei popolamenti forestali gravemente danneggiati da avversità atmosferiche, incendi e attacchi parassitari.

2. Sono altresì di pronto intervento, di competenza della Direzione centrale, i lavori volti a coadiuvare la Protezione civile regionale e i Comuni interessati per fronteggiare situazioni di emergenza in caso di calamità naturale.

(1)

Note:

Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 22/2020

Art. 58

(Modalità di esecuzione dei lavori di pronto intervento)

1. Gli interventi di cui all'articolo 57, comma 1, sono realizzati dalla Direzione centrale sulla base di un processo verbale d'urgenza redatto dal direttore del servizio competente in materia di sistemazioni idraulico forestali, da sottoporre ad approvazione del Direttore centrale, e di una conseguente perizia sommaria delle spese da sostenere.

(1)

1 bis. Gli interventi di cui all'articolo 57, comma 2, sono realizzati in amministrazione diretta con l'utilizzo delle maestranze dipendenti oppure attraverso affidamento a terzi, con ricorso alle procedure di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 22/2020

Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 3, lettera c), L. R. 22/2020