Legge regionale 23 aprile 2007 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Norme in materia di risorse forestali.
Art. 91
(Studi, indagini e ricerche)
1. Per le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni nel settore forestale e ambientale, di cui ai capi I, II, III, IV e V del presente titolo e nel settore delle biomasse legnose, mediante apposite convenzioni con istituti, enti, centri di ricerca e informazione scientifica, istituzioni universitarie e privati professionisti.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, con le modalità di cui al comma 1, oppure direttamente, a sostenere la spesa per:
a) progetti pilota nei settori forestale, ambientale e delle biomasse legnose;
b) formazione e aggiornamento professionale degli addetti ai settori forestale e delle biomasse legnose e attività connesse;
c) istituzione di borse di studio e attività di formazione superiore nei settori di cui al comma 1;
d) progetti di marketing territoriale e di sviluppo e tutela delle attività forestali e dei prodotti da esse derivati;
e) programmi di divulgazione e informazione nei settori di cui al comma 1.